L’Allegato I dal D.Lgs. 101/2020, contenente la determinazione delle condizioni e delle modalità di applicazione delle disposizioni di tale decreto per le pratiche, tratta, al paragrafo 9 delle materie radioattive escluse dai computi previsti dai paragrafi 1, 2 e 3. Tra tali materie rientrano, ai sensi della lettera a) del paragrafo 9.1, “i radionuclidi derivanti dalla ricaduta di esplosioni nucleari nelle concentrazioni in cui sono normalmente presenti nell’ambiente” e, alla lettera b) del medesimo paragrafo, “i radionuclidi presenti in modo diffuso nell’ambiente a seguito di emergenze nucleari o radiologiche, che avvengano, o siano avvenuti, anche al di fuori del territorio nazionale”.