In caso di incidente sul lavoro, causato dalla rottura di uno pneumatico dell’auto aziendale, l’INAIL può esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, colpevole di non aver controllato che il gommista eseguisse il lavoro nel pieno rispetto delle norme UNI di settore.
Il caso riguarda un lavoratore infortunatosi a causa della rottura di uno pneumatico tubeless dell’auto aziendale, pneumatico che era stato sottoposto, cinque mesi prima, a sostituzione da parte di un’officina specializzata.
Le norme UNI prevedono, per la manutenzione degli pneumatici tubeless, che la sostituzione delle valvole avvenga contestualmente alla sostituzione dello pneumatico: nel caso in questione il gommista non aveva sostituito le valvole passaggio, fatto che era stato all’origine della rottura dello pneumatico e dell’incidente del lavoratore. Secondo il Tribunale e la Corte d’Appello il datore di lavoro, dato anche l’uso aziendale del veicolo, non avrebbe potuto esimersi dal controllare il lavoro eseguito dal gommista da lui incaricato.
Il datore di lavoro, però, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con cui era stata accolta la domanda di regresso dell’INAIL, per l’infortunio occorso al lavoratore, sostenendo che l’incarico di sostituzione degli pneumatici ad un’impresa specializzata fosse, già di per sé, sufficiente ad esimere il datore di lavoro da responsabilità, risultando incongruo pretendere che un imprenditore possa conoscere le norme UNI relative agli pneumatici, anche tenuto conto che non è neppure visivamente percepibile, dopo la sostituzione degli pneumatici, una valvola nuova rispetto ad una vecchia.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 19513 del 23 luglio 2018, ha invece affermato che il datore di lavoro non può addurre a propria discolpa l’ignoranza in merito alla necessità che al momento del cambio dello pneumatico tubeless dovessero essere cambiate anche le valvole, poiché, ai sensi dell’art. 2087 c.c., lo stesso datore di lavoro deve “provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe”.
Inoltre, per adempiere a tale obbligo, non sarebbe sufficiente affidare l’incarico di sostituzione degli pneumatici a un’officina specializzata; il datore infatti avrebbe dovuto “dimostrare non solo di avere richiesto all’officina incaricata la sostituzione delle valvole unitamente ai pneumatici […] ma anche di avere controllato che entrambe le sostituzioni fossero stata effettivamente eseguite”. Sulla base di tali principi la Cassazione Civile ha confermato la sentenza con cui era stata accolta la domanda di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro.