Avvelenamento di acque e sostanze alimentari: secondo la Cassazione non vale il principio di precauzione

July 30, 2018
CentroEHS

Per contestare il reato di avvelenamento colposo di acque o di sostanze alimentari non è sufficiente il superamento di limiti di carattere precauzionale: è necessario che venga accertata la presenza di una dose di sostanza contaminante in grado di provocare concretamente effetti avversi per la salute.


Il Tribunale di Vercelli ha condannato per avvelenamento colposo di acque o di sostanze alimentari (artt. 439 e 452 c.p.) l’amministratore delegato e il delegato in materia di sicurezza ed ecologia di una fonderia di rottami di alluminio, per avere avvelenato la falda idrica e le sostanze alimentari utilizzando trucioli di alluminio contaminati da diossina, con conseguente emissione di polveri all’interno dello stabilimento e trasmissione degli inquinanti alla falda idrica.

La Corte di Appello di Torino ha invece successivamente assolto gli imputati, in quanto l’inquinamento in questione sarebbe stato riferibile a quantitativi di diossine e policlorobifenili cui non sono scientificamente associabili effetti avversi per la salute. Le parti civili hanno quindi proposto ricorso per cassazione osservando, fra l’altro, che il reato di avvelenamento è configurabile in tutti i casi in cui l’avvelenamento abbia la semplice potenzialità di nuocere alla salute, in applicazione del principio di precauzione.

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale, con sentenza 6 giugno 2018, n. 25547, ha affermato che “ai fini della configurabilità del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari non è sufficiente […] l’esistenza di rilevamenti attestanti il superamento dei determinati livelli di contaminazione, trattandosi di indicazioni di carattere meramente precauzionale, il cui superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall’art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale sanziona condotte di “inquinamento”, ossia causative di un evento che costituisce evidentemente un “minus” rispetto all’ipotesi di “avvelenamento”. Ciò in quanto, per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione, pur potendosi ritenere giustificato l’orientamento secondo cui che il reato è di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un “avvelenamento”, vi sia comunque stato. […] L’avvelenamento deve riferirsi a condotte che, per la qualità e la quantità dell’inquinante, siano pericolose per la salute pubblica […] E, a tale riguardo, si è precisato che non è corretto il riferimento a schemi presuntivi; né il mero superamento di “limiti – soglia”, di valenza precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo. Detta pericolosità deve dunque potersi ritenere scientificamente accertata, nel senso che deve essere riferita a “dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute”.

La Corte di cassazione ha poi osservato che, contrariamente a tale indirizzo, il Tribunale di Vercelli “aveva considerato che le tesi dei consulenti tecnici della difesa, basate sui fattori di sicurezza costituiti dalla stagionalità degli ortaggi e dalle attività di pelatura e lavaggio che precedono il consumo umano, non potevano essere condivise, tenuto conto degli accertati superamenti delle soglie di rischio previste con riguardo ai consumatori assidui”, mentre d’altro canto la Corte d’Appello aveva “apoditticamente privilegiato le teorie sostenute dai consulenti delle difese, senza sviluppare il ragionamento critico/comparativo, imposto dalla natura dei temi tecnici all’esame”. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio al giudice competente per una nuova valutazione.