La Cassazione Penale conferma: il subappaltante non è obbligato a controllare la corretta formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice.
Il caso riguarda un infortunio sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento di attività di demolizione date in subappalto: nel corso del processo di merito era stato appurato che il lavoratore infortunato non era stato adeguatamente formato e aveva deliberatamente disatteso le modalità operative recepite nel piano di demolizione predisposto dal subappaltante F.B., che prevedevano l’abbattimento del muro dall’alto verso il basso, mentre il lavoratore aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro.
Secondo i Giudici di merito la formazione del lavoratore era un compito specifico del datore di lavoro della ditta subappaltatrice, che il datore di lavoro dell’impresa subappaltante non aveva l’obbligo di controllare, e conseguentemente quest’ultimo era stato prosciolto.
L’operaio infortunato ha quindi proposto ricorso per Cassazione chiedendo la condanna del datore di lavoro dell’impresa subappaltante, ma la quarta sezione della Cassazione Penale, con Sentenza n. 18660 del 30 aprile 2018 la, Sez. 4, ha affermato che “la sfera di controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell’attività di formazione-informazione dei dipendenti di quest’ultimo […], rilevando la non esigibilità di un controllo pressante, continuo e capillare del F.B. sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, fino al punto di verificare in proprio la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun dipendente della ditta subappaltatrice”.