Modelli di organizzazione e gestione: la Cassazione fissa i paletti per garantire la non responsabilità dell’ente

May 30, 2018
CentroEHS

In caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro la responsabilità dell’ente ai sensi del Dlgs 231/00 è esclusa solo dall’adozione di idonei modelli di organizzazione e gestione, controllati da un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.


Il dipendente di un’impresa edile è morto, precipitando da un’altezza di dodici metri, a seguito dello sfondamento di una lastra di vetroresina, posta sul tetto di un capannone ove era impegnato a effettuare la manutenzione delle grondaie. Sia in primo grado che in appello, al titolare dell’impresa veniva attribuita la responsabilità del decesso dell’operaio per palese violazione delle norme antinfortunistiche, e l’impresa veniva condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di 258.230,00 euro a seguito dell’applicazione dell’art. 25 septies del Dlgs 231/00 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), contestando alla stessa che l’omicidio colposo fosse stato commesso nell’interesse dell’azienda.

L’impresa è ricorsa in Cassazione negando che l’omicidio colposo fosse avvenuto nell’interesse dell’azienda, in quanto nessun interesse poteva esserle attribuito in relazione alla tragica morte del suo dipendente.

La Quarta Sezione della cassazione Pensale, con Sentenza n. 16713 del 16 aprile 2018 ha invece confermato la condanna dell’azienda, ricordando l’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, sul problema della compatibilità logica tra la non volontà dell’evento, che caratterizza gli illeciti colposi, ed il finalismo che è sotteso all’idea di interesse: “è ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente”.

Le “strategie dell’ente” di cui qui si tratta sono, di norma, legate al risparmio di risorse economiche, conseguente alla mancata predisposizione dei presidi di sicurezza, oppure all’incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal corretto rispetto della normativa prevenzionale.

Nel caso specifico, aggiunge la Cassazione, la società, per non essere condannata alla sanzione pecuniaria, “avrebbe dovuto provare, a norma dell’art. 6  del Dlgs 231/00, che: a) erano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento era stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) non vi era stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b”.

In altri termini, la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro può essere esclusa soltanto dimostrando sia l’adozione e l’efficace attuazione di modelli organizzativi ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 81/08, che l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati.

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