Non punibilità per “particolare tenuità del fatto” in ambito infortunistico: la Cassazione ribadisce i criteri

April 26, 2018
CentroEHS

L’omissione di minimo rilievo delle misure di sicurezza, che non ha messo a repentaglio l’incolumità dei lavoratori, va comunque sanzionata penalmente: è esclusa secondo la Corte di Cassazione la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p..


Il datore di lavoro di un’impresa individuale di Asti è stato sanzionato in sede amministrativa per non aver adeguatamente dimensionato il ponteggio montato per effettuare lavori sul tetto su un edificio a due piani, con conseguente violazione dell’art. 111, comma 1, lett. b) del Dlgs 81/08.

Non avendo pagato la sanzione amministrativa prevista entro il termine di trenta giorni è stato rinviato a giudizio, ma il Tribunale di Asti lo ha assolto per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., poiché “la condotta non era connotata da particolare pericolosità o riprovevolezza, […] le modalità dell’azione potevano essere definite ingenue e basilari, al limite del grossolano, certamente non di elevato potenziale offensivo e sicuramente tenui; si era trattato di un’omissione di minimo rilievo, dovuta a verosimile leggerezza ed insuscettibile di arrecare un concreto pregiudizio alla collettività”.

Il Pubblico ministero ha impugnato in Cassazione la sentenza di assoluzione, ritenendo irrilevanti le sue motivazioni, e la terza sezione della Cassazione penale, con la Sentenza n. 8854 del 23/02/2018, ha disposto l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio alla Corte d’appello.

Infatti, spiegano i Giudici della Cassazione, il Giudice di primo grado “ha ritenuto di applicare l’art. 131-bis c.p. sulla base di una serie di considerazioni inappropriate, dimenticando, quanto all’elemento psicologico, che si tratta di una contravvenzione in cui va valutata la colpa e non il dolo e, quanto all’elemento oggettivo, che si tratta di un reato di pericolo presunto o astratto, per la cui consumazione non rileva che si sia verificato l’evento lesivo o sia messa a repentaglio l’incolumità dei lavoratori, perché ai fini della tenuità è necessario esprimere una valutazione ex ante del pericolo”. Tale valutazione ex ante del pericolo, necessaria per valutare la sussistenza o meno della causa di non punibilità derivante dalla particolare tenuità del fatto, avrebbe dovuto essere effettuata dal Giudice di primo grado basandosi su fatti concreti, e quindi ad esempio accertando che il rischio della caduta dall’alto fosse bassissimo, che la parte di ponteggio non montato fosse esigua, che i lavori senza ponteggio fossero durati pochissimo, e così via. In assenza di accertamenti di tale natura, quindi, secondo la Corte di Cassazione, è impossibile assolvere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. soggetti imputati per la violazione di norme antinfortunistiche.

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