Gastrite cronica da troppo lavoro: il danno biologico è risarcibile

February 20, 2018
CentroEHS

Se le carenze di organico obbligano un dipendente a continue lunghe trasferte, e questi si ammala di gastrite cronica, il datore di lavoro deve risarcire il danno biologico. Lo dice la Corte di Cassazione.


Un dipendente del Ministero dei Trasporti doveva svolgere continue trasferte, di almeno tre giorni a settimana, presso aziende situate su tutto il territorio nazionale, anche lontane dalla sede di lavoro, con obbligo di rientro in ufficio almeno due volte a settimana, il che comportava spesso la necessità di effettuare lunghi viaggi e di dormire e consumare i pasti fuori casa. Scopertosi afflitto da gastrite cronica, il dipendente aveva dapprima ottenuto l’equo indennizzo per causa di servizio, e, successivamente, chiesto anche il risarcimento del danno biologico ai sensi dell’art. 2087 c.c., poiché, a suo dire, il Ministero non avrebbe adottato le misure necessarie a tutelare la sua integrità fisica.

Inizialmente il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero dei Trasporti a risarcire il danno biologico ma, successivamente, la Corte di Appello di Milano aveva ribaltato la decisione, negando il diritto a tale risarcimento per il lavoratore, in quanto le modalità della sua prestazione lavorativa trovavano causa nelle “condizioni obiettive in cui si trovava l’ufficio, in carenza di adeguato personale, come per la quasi totalità di alcuni uffici pubblici, per i quali la determinazione ed il conseguente adeguamento dell’organico necessario non sono di facile realizzazione come nel settore privato”.

La Corte d’Appello riteneva, infatti, che questa peculiarità organizzativa, propria del settore pubblico, costituisse la ragione dell’avvenuta attribuzione del beneficio dell’equo indennizzo, mentre per aver diritto anche al risarcimento del danno biologico per violazione dell’art. 2087 c.c. il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare a carico dei suoi superiori una “violazione connotata da notevole negligenza se non addirittura volontà di procurare danno”, non sussistente nel caso specifico.

La Cassazione Civile, Sez. Lav., con la Sentenza n. 93 del 4 gennaio 2018, ha espresso un diverso punto di vista.

Innanzitutto ha ribadito la differenza tra equo indennizzo e risarcimento del danno biologico: il diritto all’equo indennizzo deriva dalla mera esposizione a fattori di rischio insiti nella prestazione lavorativa, mentre ai fini del risarcimento del danno biologico occorre un inadempimento almeno colposo del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il caso specifico, la Cassazione ha poi accertato la particolare gravosità del lavoro (frequenti trasferte, lunghi viaggi, necessità di dormire e mangiare fuori casa più volte nel corso della settimana, etc.) e il rapporto causa – effetto (almeno in termini concausali) tra l’affaticamento fisico e psichico derivante da tale lavoro e l’instaurarsi della patologia gastrica; quindi ha concluso che il Ministero non avesse adempiuto all’obbligo di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, come richiesto dall’art. 2087 c.c..

Riguardo alle obiezioni formulate nella sentenza di secondo grado relativamente alla carenza di personale negli uffici pubblici, la Cassazione, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Milano, ha formulato questo principio di diritto “In tema di responsabilità del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 c.c. per l’eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, ai fini della prova liberatoria, non è sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dalla datrice di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilità di organizzare diversamente il lavoro”.

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