La delega di funzioni in materia ambientale è valida a prescindere dalle dimensioni e dalla complessità organizzativa dell’azienda: è sufficiente che l’atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento. Lo afferma la terza sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017.
Il direttore tecnico di uno stabilimento, individuato dal Commissario straordinario della sua azienda come datore di lavoro in materia di tutela ambientale, era stato condannato a € 4.000,00 di ammenda per aver omesso di osservare le prescrizioni in materia di concentrazione di inquinanti imposte dall’autorizzazione integrata ambientale provinciale.
Il condannato si era difeso affermando di aver delegato tutte le attività relative all’osservanza dell’autorizzazione integrata ambientale a un suo sottoposto, ma il Tribunale non aveva ritenuto efficace tale delega, a causa della – presunta – ridotta complessità organizzativa dello stabilimento. A tale decisione si era opposto in Cassazione il direttore tecnico, sostenendo che lo stabilimento presentava una struttura organizzativa altamente complessa, dal momento che occupava circa 800 dipendenti dislocati su una superficie di quasi un milione di metri quadri.
La terza sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017, ha accolto ricorso del direttore tecnico, non solo affermando che la complessità organizzativa dello stabilimento non era stata accuratamente valutata dal Tribunale, ma negando valore allo stesso criterio utilizzato nel giudizio di merito. Infatti, afferma la Cassazione “in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del d.Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità””.
Dopo aver definitivamente superato il criterio di validità della delega di funzioni, che la limitava alle aziende di dimensioni tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, i giudici della Cassazione Penale hanno ribadito i criteri residui, validi sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia ambientale: “gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive”.