Deposito temporaneo di rifiuti

October 26, 2017
CentroEHS

Il mancato rispetto delle condizioni previste per il deposito temporaneo di rifiuti trasforma, automaticamente, l’attività oggetto del deposito in condotta a rilevanza penale. Lo dice la Corte di Cassazione.

La Cassazione penale, sez. III, con Sentenza n. 45739 depositata il 5 ottobre 2017 ha deciso il caso di una ditta di produzione di prefabbricati per mobili il cui amministratore unico era stato condannato dalla Corte d’Appello di Ancona alla pena di quattro mesi di arresto ed € 1.800,00 di ammenda per la realizzazione di un deposito incontrollato sul suolo di rifiuti in violazione all’art. 192, primo comma, del Dlgs 152/06. Nel deposito erano compresi anche rifiuti pericolosi, come tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, monitor fuori uso, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, ceneri di caldaia, il tutto sparso a terra intorno all’area della fabbrica ed esposto agli agenti atmosferici.

L’amministratore unico della ditta si era difeso affermando che nella sentenza della Corte d’Appello non si era tenuto conto del fatto che il deposito in questione rivestiva le caratteristiche di un deposito temporaneo, non superando i limiti quantitativi volumetrici previsti dall’art. 183, primo comma, lett. bb) del Dlgs 152/06. Inoltre contestava che non si era provato che la commistione dei rifiuti fosse avvenuta per un tempo superiore a quello consentito dal n.) 2 della lett. bb) dell’articolo 183 primo comma, ovvero al massimo, in caso di minime quantità, per più di un anno.

Nella sua sentenza la Corte di Cassazione ricorda i principi consolidati in materia;

  1. il produttore di rifiuti può alternativamente e facoltativamente adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero, può conservare i rifiuti per non più di tre mesi in qualsiasi quantità, oppure possa può per un anno purché non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dalla norma di riferimento (art. 183, primo comma, lett. bb) del Dlgs 152/06),
  2. l’inosservanza anche di una sola delle condizioni previste e imposte per il deposito temporaneo trasforma, automaticamente, l’attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono degli stessi, e pertanto, in una condotta a rilevanza penale.

Con riferimento al caso concreto la sentenza afferma che fosse onere dell’imputato dimostrare la temporaneità della conservazione dei rifiuti, o, in altri termini, la prova di non superamento dei limiti temporali previsti dalla norma, e conclude affermando che era “quantomeno, verosimile che tra il 2011 e il 2013 – come osservato correttamente dalla Corte d’appello – l’imputato non abbia effettuato conferimento di ulteriori rifiuti, e pertanto, che i rifiuti (anche di natura pericolosa), oggetto dell’odierno processo, siano rimasti per ben più di un anno sul terreno”. Con ciò la Corte di Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’Appello di Ancona.

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