L’uso di sostanze stupefacenti non basta a motivare il licenziamento

September 20, 2017
CentroEHS

Questo è quanto stabilito dalla recente sentenza del Tribunale di Milano in merito ad accertamenti sanitari del medico competente per verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Nel luglio del 2016 un lavoratore  è stato invitato dalla sua azienda “all’esecuzione, il giorno successivo, di un accertamento medico teso a verificare l’assenza di alcooldipendenze e tossicodipendenze, all’esito del quale il lavoratore veniva rinvenuto positivo al metabolita THC (cannabis) e, conseguentemente, dichiarato temporaneamente inidoneo allo svolgimento della mansione di Conducente Gomma per poi essere destituito dal servizio.”

Nella lettera di contestazione, recapitata al lavoratore prima del licenziamento, si legge che questi: “il giorno…2016 alle ore… veniva sottoposto agli accertamenti tossicologici periodici prescritti dalla Legge per le mansioni cd a rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008, presso la struttura sanitaria di riferimento […]. L’esito degli esami effettuati, a noi pervenuto in data …2016, è risultato positivo e pertanto le contestiamo l’uso di droghe, sostanze psicotrope e/o stupefacenti. Le contestiamo, inoltre, che con tale comportamento, cui è seguito necessariamente il giudizio di inidoneità alla mansione formulato da Medico competente, Lei ha reso impossibile lo svolgimento dette mansioni proprie della figura professionale a Lei attribuita”.

Secondo la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 13 giugno 2017 n.15954, “la pregressa assunzione di stupefacente” non rende legittimo il provvedimento di destituzione dal servizio del ricorrente e perciò la Corte ha condannato l’azienda alla immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, di un’indennità risarcitoria.

Se anche chi non è addentro le meccaniche giuridiche può facilmente comprendere la motivazione che spinge la Corte a chiedere la reintegrazione sul posto di lavoro, è certamente meno intuitiva quella della richiesta di risarcimento. Essa infatti appare chiara solo ricordando come fa il Giudice che:

1) “la materia degli accertamenti sanitari atti a verificare l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di droghe, sostanze stupefacenti e psicotrope è regolata dai provvedimenti della Conferenza Unificata Stato Regioni nn. 99/2007 e 178/2008 e dalla Circolare Regione Lombardia del 22/01/2009 […] nei quali si annoverano, tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria o dei terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di stupefacenti, quelle inerenti alle attività di trasporto, con conseguente necessità di sottoposizione dei lavoratori a test, eventualmente senza preavviso, ed a monitoraggi periodici in capo di esito positivo.”

2) “in caso di accertamento di “stato di tossicodipendenza il datore di lavoro, ai sensi dell’art.125 3° co., d.p.r. n.309/1990 è tenuto a rimuovere il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

3) Quanto alle conseguenze sul rapporto di lavoro, in relazione ad uno stato di tossicodipendenza accertato, l’art.9 della Conferenza Unificata prevede redibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle a rischio, fermo il diritto alla conservazione del posto ove il lavoratore si sottoponga a cure riabilitative, per un periodo non superiore ai tre anni ai sensi dell’art 124 d.p.r. cit..”

4) “nel caso di assunzione volontaria di droghe in assenza di tossicodipendenza, non è prevista alcuna norma legislativa che preservi la posizione di lavoro, prevedendosi esclusivamente un’inidoneità temporanea alla mansione a rischio, rimettendo la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare al datore di lavoro. 

5) L’art. 45 all.A) R.D. n.148/1931, richiamato nell’opinamento di destituzione dal servizio del… punisce chi, “durante il servizio, in funzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza’’, disposizione, ad opinione del giudicante, applicabile per analogia alle alterazioni psicofisiche determinate dalla volontaria assunzione di sostanze stupefacenti. Pertanto “non può ritenersi disciplinarmente rilevante il mero rilievo della pregressa assunzione di sostanze psicotrope, sia pure riferito a lavoratore adibito a mansioni a rischio, in assenza di dimostrazione, attuale o presuntiva, dell’esistenza di una concreta alterazione psicofìsica atta a determinare il rischio per l’incolumità, propria o altrui, in relazione alla tipologia delle mansioni assegnate.”

6) Laddove venga accertata la mera presenza del metabolita THC nelle urine al di sopra del limite di cut off, […]potenzialmente risalente ad un momento ben antecedente rispetto alla prestazione lavorativa, la sanzione della destituzione dal servizio risulta accedere ad un contegno al quale non può ascriversi rilevanza disciplinare per la natura del tutto astratta e presuntiva dell’interferenza con lo svolgimento delle mansioni e, per traslato, della determinazione del rischio a carico della collettività.”

Stabilita l’illiceità di qualsiasi giudizio che presuma l’inidoneità al lavoro senza provarla, il Tribunale stabilisce non soltanto che il licenziamento è illegittimo ma applica “ l’art.18 4° comma, l.300/1970, che sancisce il diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria cd attenuata, ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €… dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza […]”.