Aggressione in azienda ai danni di un lavoratore: il datore di lavoro deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarla

July 4, 2017
CentroEHS

Un infermiere chiede un risarcimento all’Azienda sanitaria a seguito di un’aggressione subita mentre prestava servizio in Pronto soccorso: secondo la Cassazione il datore di lavoro deve pagare se non dà prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

L’Azienda non aveva provato di aver adempiuto alle obbligazioni di protezione del lavoratore e di aver adottato, nell’esercizio della propria attività, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro e le regole di esperienza, costituiscono rimedi validi a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro: da qui la condanna dell’Azienda sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.

L’obbligo di prevenzione, infatti, impone al datore di lavoro di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro.

È quanto afferma la Cassazione Civile, Sez. Lav., nella Sentenza 12 giugno 2017, n. 14566, nel caso riguardante la richiesta di risarcimento del danno biologico, morale, professionale e patrimoniale formulata da un infermiere nei confronti della sua Azienda ospedaliera, a seguito di un’aggressione da lui subita mentre prestava servizio presso il Pronto soccorso.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, precisa la Corte di Cassazione, incombe sul lavoratore, che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Nel caso trattato il datore di lavoro era chiamato a dimostrare non solo l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità del lavoratore ma anche di aver vigilato sulla loro osservanza, cosa che l’Azienda sanitaria non aveva fatto, limitandosi a sostenere l’eccezionalità dell’evento: da qui la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore.