I protocolli sanitari dei medici competenti: chiarimenti dalla Cassazione

April 10, 2017
CentroEHS

Il medico competente che si discosti dalle linee guida e dei protocolli che prevedono l’esecuzione di esami strumentali rischia una condanna penale, anche se dalla sua condotta non deriva alcun danno ai lavoratori: così si pronuncia la Cassazione Penale in una sentenza che restringe ulteriormente il margine di discrezionalità dei medici competenti.

Il caso riguarda un medico competente che, nel visitare lavoratori esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi e rumore, ha omesso di attuare uno specifico protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, violando così l’articolo 25, comma 1, lettera b) del Dlgs 81/08.

La difesa del sanitario ha sostenuto che l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso linee guida e protocolli sanitari, definiti in ragione dei rischi specifici, debba essere interpretata alla luce del singolo caso concreto, e quindi “la discrezionalità del medico non può essere asetticamente ritenuta fonte di responsabilità penale laddove alla mancata prescrizione di un esame strumentale non segua la prova, nel caso in esame mancante, in ordine alla violazione delle regole dell’arte medica”; inoltre tale omessa prescrizione “non ha comportato alcun rischio in capo ai due lavoratori in termini di idoneità alla mansione, risultando, ancora oggi, questi ultimi idonei alla medesima mansione”.

Infine, sempre secondo l’avvocato del medico, tali protocolli e linee guida “possono assumere rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità penale solo quando vengono indicati gli standard precisi ai quali ogni medico deve ispirare la propria condotta, ma esse non possono assurgere quale parametro per l’accertamento dei profili di responsabilità in considerazione dell’estrema flessibilità dovuta al singolo caso concreto”.

I giudici della terza sezione della Cassazione Penale però la pensano diversamente e affermano “i protocolli sanitari, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non può esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un’efficace prevenzione che, con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, il Tribunale ha escluso sia stata assicurata e ciò per la fondamentale ragione che non era stato attuato nei confronti dei lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici cui essi erano oggettivamente esposti in considerazione delle mansioni in concreto esercitate” (Sentenza n. 6885 del 14 febbraio 2017).

Quindi il medico competente è libero nella sua scelta di effettuare accertamenti “più approfonditi di quelli necessari” ma allo stesso tempo non è libero nella scelta di discostarsi dalle linee guida e dai protocolli sanitari definiti in relazione ai rischi specifici che prescrivano accertamenti specialistici.

In sintesi la discrezionalità del medico è accettata, ma solo per garantire una “maggior tutela” del lavoratore.