Campi elettromagnetici: sei un “lavoratore particolarmente sensibile al rischio”?

March 8, 2017
CentroEHS

Alcuni lavoratori sono considerati particolarmente sensibili ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici: i datori di lavoro devono esaminare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori in quanto attrezzature innocue per i lavoratori “normali” potrebbero provocare loro gravi danni alla salute. Per questo motivo hanno diritto a un particolare riguardo in materia di sorveglianza sanitaria e a una valutazione dei rischi da campi elettromagnetici su misura. Sei uno di loro?

Secondo l’art. 209 del Dlgs 81/08, nell’effettuare la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, e secondo l’art. 210 dello stesso Decreto egli deve elaborare e applicare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per tali lavoratori, anche adattandole sulla base di valutazioni individuali dei rischi. Inoltre, secondo l’art. 211 del Dlgs 81/08 “La sorveglianza sanitaria [in materia di campi elettromagnetici] viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio”.

Ma come riconoscere tali lavoratori?

La Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici – Volume 1: Guida pratica edita dalla Commissione europea (Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione) spiega che sono da considerarsi lavoratori particolarmente a rischio da campi elettromagnetici: i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (Active Implanted Medical Devices, AIMD) come stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimolatori, codificatori della retina e pompe impiantate per l’infusione di farmaci; i portatori di dispositivi medici impiantabili passivi fatti con materiali ferromagnetici, come protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica e impianti contraccettivi metallici; i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo, come le pompe esterne per infusione di ormoni; le lavoratrici in gravidanza.

I portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, sono, tra questi quattro gruppi, quello più critico, anche tenuto conto del tipo di danno che può derivare da un malfunzionamento di tali dispositivi.

Va comunque tenuto presente che i fabbricanti di AIMD sono tenuti per legge a garantire che i loro prodotti vantino una ragionevole immunità alle interferenze e che questi prodotti sono controllati periodicamente per verificare l’intensità di campo cui potrebbero essere esposti negli ambienti pubblici. Di conseguenza un’intensità di campo inferiore ai livelli di riferimento fissati nella Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz non dovrebbe incidere negativamente sul funzionamento di tali dispositivi. Un’intensità di campo superiore a tali livelli di riferimento in prossimità del dispositivo o dei suoi sensori (se presenti) potre invece causare malfunzionamenti, comportando un rischio per chi lo indossa.

I dispositivi medici impiantabili passivi fatti con materiali ferromagnetici potrebbero subire effetti di torsioni e forze in presenza di forti campi magnetici statici. Dagli studi condotti finora dall’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) non emergono indicazioni che induzioni magnetiche statiche di 0,5 mT o inferiori esercitino effetti sufficienti per creare pericoli per la salute per i portatori di tali dispositivi. Per quanto riguarda invece i campi elettromagnetici, anche in questo caso il rispetto della Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione si ritiene fornisca un’adeguata protezione.

I dispositivi medici portati sul corpo rientrano nel campo di applicazione della direttiva concernente i dispositivi medici (93/42/CEE modificata), per cui sarà sempre necessario riferirsi alle indicazioni del produttore sulla compatibilità elettromagnetica del singolo dispositivo. Le apparecchiature concepite per monitorare parametri fisiologici o le apparecchiature non conformi all’edizione 4 della norma EN60601-1-2 del 2014 potrebbero essere caratterizzate da livelli di immunità elettromagnetica inferiore rispetto a quelli caratterizzanti i dispositivi medici impiantabili attivi.

Infine, per quanto riguarda le lavoratrici in gravidanza va segnalato che l’esposizione a campi elettromagnetici, sia a bassa che ad alta frequenza, potrebbe causare danni allo sviluppo del sistema nervoso in utero, ma anche in questo caso la limitazione ai livelli di riferimento fissati nella Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione costituisce una protezione adeguata.

Ulteriori approfondimenti possono essere trovati nel testo della Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici – Volume 1: Guida pratica edita della Commissione europea (Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione).