Il 7 luglio 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale accordo non solo rivede, dopo tanto tempo, le modalità per la formazione degli RSPP e ASPP ma definisce anche l’e-learning individuando il modo in cui gestirlo correttamente.
La formazione on line o formazione e-learning è utilizzata ormai da molto tempo, la sua efficacia è confermata anche dal fatto che la gran parte dei corsi di formazione residenziali prevede spesso anche una parte di e-learning.
La comodità di poter seguire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo e il fatto che i costi siano più bassi rispetto a quelli di una lezione frontale rendono l’insegnamento e-learning sempre più preferito sia da utenti che vogliano seguire un corso di lingue che da aziende che necessitano di formare i propri dipendenti.
La sua efficacia è tale che secondo un rapporto dell’Aspen Istitute Italia:
“Nel panorama attuale, la raccomandazione per le aziende di alto profilo è semplicemente quella di dedicare un’attenzione particolare ai corsi aziendali online. Questo è particolarmente valido nei casi in cui le aziende rappresentano l’eccellenza della qualità e della creatività italiana, anche nell’ambito della tradizione produttiva del nostro paese (ad esempio, l’high-tech engineering, il design, la moda, il settore alimentare). Le grandi aziende del Made in Italy dovrebbero creare portali online, per ospitare corsi aziendali, con programmi di insegnamento, di aggiornamento e anche di promozione di quanto avviene in azienda.” Si sottolinea inoltre che: “Al pari degli istituti di formazione, le aziende dovrebbero rilasciare certificati di partecipazione e/o specializzazione, con valore riconosciuto sul mercato del lavoro, specialmente nel caso questi possano essere legati a stage in azienda.”
Ma quali sono i parametri che il contenuto didattico e l’ente formatore debbono rispettare per poter aderire allo standard richiesto per la formazione e-learning secondo l’Accordo Stato Regioni?
Caratteristiche di un corso in modalità e-learning:
– ogni contenuto didattico dovrà essere gestito attraverso una piattaforma applicativa, denominata Learning Management System, ovvero un sistema informatico attraverso cui effettuare la distribuzione dei corsi on-line, l’iscrizione degli studenti e il tracciamento delle attività formative e dei relativi test.
– i materiali di studio dovranno essere “Shareable Content Object Reference Model” (SCORM) ovvero Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile e, pertanto, condivisibili in maniera indipendente dalla piattaforma;
– ogni Learning Object (elemento didattico modulare in formato digitale) per essere compatibile con lo standard previsto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- essere catalogabile in modo da poter essere indicizzato e ricercato all’interno dell’LMS
- poter dialogare con l’LMSin cui è incluso, passandogli dei dati utili al tracciamento dell’attività del discente, il sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) infatti dovrà essere in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.
- essere trasportabile su qualsiasi piattaforma compatibile senza perdere di funzionalità. Questo principio è alla base dello standard in quanto, rispettando le direttive di costruzione, l’oggetto e la piattaforma non devono essere modificati per attivare le funzionalità di tracciamento e catalogazione.
Caratteristiche del soggetto formatore
Per quanto riguarda i parametri che si debbono avere per poter fornire tale formazione si è stabilito che:
Il soggetto formatore del corso dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- essere soggetto previsto al punto 2 dell’Accordo;
- essere dotato di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali:
- responsabile/coordinatore scientifico del corso,
- mentor/tutor di contenuto,
- tutor di processo,
- personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
Nell’accordo si specifica inoltre che i relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“.
Documentazione richiesta
Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:
1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
5) la scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/ specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8) le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
10) le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale.
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all’atto dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Da sottolineare è il fatto che le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali dovranno essere consegnate o trasmesse, in originale, personalmente ai discenti e non potranno essere scaricate per via telematica, pertanto l’organismo di erogazione dovrà anche tenere traccia delle avvenute consegne degli attestati.
Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.
Se è vero che la formazione e-learning è il futuro, e che la quantità dei corsi e-learning sul mercato tenderà ad aumentare sempre più, le aziende che scelgono di utilizzare la formazione on line dovranno vigilare su un aspetto essenziale di questo futuro didattico: la qualità dei docenti e del sistema informatico.
A tal proposito riportiamo ciò che ha sottolineato la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP), in un documento del 10 dicembre 2015 , sostenendo che esistono nell’e-learning “ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi relativi alla formazione con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate a formatori non qualificati e la vendita di corsi in ‘formazione a distanza’ privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti”.
In un panorama sempre più ampio di offerta e-learning, dunque, sarà importante badare non soltanto ai costi del prodotto ma soprattutto alla sua qualità e vigilare affinché i formatori che lo predispongono siano professionisti seri, per esempio controllando che siano realmente in possesso dei requisiti previsti dalla legge.