Il 2 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 1 agosto 2016, n° 159: “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.
Tale decreto apporta significative modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (TU) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, per es. sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l’articolo 210 bis.
Le novità riguardano in particolare la protezione dalle esposizioni ai campi in bassa frequenza, l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti e la sorveglianza sanitaria.
La nuova norma tutela i lavoratori sia dagli “effetti biofisici diretti“, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, sia dagli “effetti indiretti“, quelli cioè provocati dalla presenza in un campo elettromagnetico di oggetti che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e la sicurezza.
A tal fine si definiscono i seguenti valori:
– “Valori limite di esposizione (VLE)“, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;
– “VLE relativi agli effetti sanitari“, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
– “VLE relativi agli effetti sensoriali“, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;
– “valori di azione (VA)“, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione (specificate nel capo del TU).
L’art. 209 del Dlgs 81/08, nella nuova formulazione introdotta dal Dlgs 159/16 afferma che “Qualora non sia possibile stabilirne con certezza il rispetto dei VLE sulla base delle informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli”; la mancata valutazione dei rischi da campi elettromagnetici è sanzionata dall’art. 219 del Dlgs 81/08 con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40 euro.
La valutazione, la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente” e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni.
La valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati:
– “in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza”;
– “ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione Europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti” da D.Lgs. 81/2008 e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.
COMPITI DEL DATORE DI LAVORO
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181 (agenti fisici) del TU, il datore di lavoro “valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori”.
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati “tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione”.
Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, “la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica”.
A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori limite di esposizione o i valori di azione siano superati, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari.
Inoltre sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, “il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 207”. In conformità all’articolo 183 (Lavoratori particolarmente sensibili), “adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210‐bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione”.
Segnaliamo che “nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione”. I sintomi transitori possono comprendere: a) “percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo; b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea”.
SEGNALETICA
Nella nuova versione dell’articolo 210 si torna inoltre a parlare della segnaletica affermando che sulla base della valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (VA) “sono indicati con un’apposita segnaletica” recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre “identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna”.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
E’ opportuno sottolineare che nel nuovo Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) si dice che:
- Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
- a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
- b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
- c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.