Confindustria ha avanzato al Ministero del Lavoro istanza di interpello per sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercitate, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici”, e quindi siano da applicarsi anche a essi le norme sulla cessazione dell’impiego dell’amianto (Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al D.M. 6 settembre 1994).
L’interpello rimanda in particolare alla circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 dove si afferma che “la normativa contenuta nel D.M. 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno, nei quali l’amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.
Il Ministero ha affermato che la normativa sulla cessazione dell’impiego dell’amianto è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).
Poiché lo scopo è quello di garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, il Ministero ritiene che la gestione dell’amianto debba avvenire:
- nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile, mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e, applicando il D.Lgs. n. 81/2008, da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile;
- nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile, attraverso le previsioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 a cura del datore di lavoro.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali