L’art. 28 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che per le imprese di nuova costituzione il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività; questa regola si applica anche al Piano Operativo di Sicurezza?
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha chiesto alla Commissione interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti in merito alle “modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione”, chiedendo in particolare se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”.
Poiché l’art. 28, co 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e l’art. 89, co 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”, la Commissione ha risposto affermando che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS, sia perché non espressamente previsto dalla legge, sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]” (art. 92, co 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.
Va sottolineato che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, pur consentendo l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3” e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali