Il medico competente è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il 29 dicembre scorso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha interpellato la Commissione in merito all’esonero del medico competente, dipendente dell’Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori, previsto dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, in considerazione del fatto che il medesimo – per il ruolo che ricopre – è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM), di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008.

Se al riguardo l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e l’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, in merito a tale questione la Commissione, nella persona del proprio presidente, l’Ing. Giuseppe Ingari, si è espressa sottolineando che il medico competente non solo si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 81/2008, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro[…]” ma, dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, partecipa anche ai corsi di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal D.Igs 06/03/2014 (ndr: rectius DI 06/03/2013), docente degli stessi corsi.

Alla luce di ciò e del fatto, pertanto, che si tratta di un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza, la Commissione ritiene che tale figura debba essere esonerata dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e, tenendo conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire un complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare, riducendo i rischi e tutelando la sicurezza personale, le suddette conoscenze sono ritenute ampiamente già in possesso del medico competente, in relazione al ruolo rivestito nell’ambito dell’azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

Si conclude precisando che le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico competente.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali